Atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni

CAPO II Delle associazioni e delle fondazioni
Art. 14 Atto costitutivo
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350, 2643).
La fondazione può essere disposta anche con testamento (600).
Art. 15 Revoca dell'atto costitutivo della fondazione
L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il
riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione
dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione.
Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli
associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri
e le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione
dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla
loro trasformazione (28).
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità
governativa nelle forme indicate nell'art. 12 (att. 4).
Art. 17 Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati
La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredita,
né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa (473, 782; att. 5-7).
Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.
Art. 18 Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato (1710
e seguenti). E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non
abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a
cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del
proprio dissenso (2392). Visionare Commenti
Art. 19 Limitazioni del potere di rappresentanza
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato
nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne
erano a conoscenza (1353, 2298, 2384).
Art. 20 Convocazione dell'assemblea delle associazioni
L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una
volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità
o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione
può essere ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8).
Art. 21 Deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza
di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è
valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la
loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto,
occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11).
Art. 22 Azioni di responsabilità contro gli amministratori
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti
da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi
amministratori o dai liquidatori (2941).
Art. 23 Annullamento e sospensione delle deliberazioni
Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo
statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque
associato o del pubblico ministero.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi
di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione
medesima (1445, 2377).
Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori
dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto
l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando
sussistono gravi motivi.
Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli
amministratori (att. 10).
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al
buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa (att. 9).
Art. 24 Recesso ed esclusione degli associati
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione
sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto
l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli
amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché
sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che
per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro
sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque
abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere
i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Art. 25 Controllo sull'amministrazione delle fondazioni
L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni;
provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le
disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli
amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative,
all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e
nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità
dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in
base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere
autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate Grassettodal commissario straordinario, dai
liquidatori o dai nuovi amministratori.
Art. 26 Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione
L'autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni ovvero
l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del
fondatore.
Art. 27 Estinzione della persona giuridica
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si
estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato
o anche d'ufficio (att. 10).
Art. 28 Trasformazione delle fondazioni
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio e
divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la
fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno
possibile dalla volontà del fondatore.
La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono
considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della
persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano
alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate (att. 10).
Art. 29 Divieto di nuove operazioni
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro
comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica
o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato
lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea
la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima.
Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità
personale e solidale (1292).
Art. 30 Liquidazione
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento
dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo
le norme di attuazione del codice (att. 11-21).
Art. 31 Devoluzione dei beni
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione,
sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede
l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno
fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni
dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste
mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro
credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono
stati devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione,
in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti).
Art. 32 Devoluzione dei beni con destinazione particolare
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono
stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello
proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni,
con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.
Art. 33 Registrazione delle persone giuridiche
In ogni provincia e istituito un pubblico registro delle persone giuridiche
(att. 22 e seguenti). Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo,
quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo,
il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede
della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori
con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.
Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata,
benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente,
insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte (1292).
Art. 34 Registrazione di atti
Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo
e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa,
il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie,
la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta
la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che
ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome
dei liquidatori.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere
opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
Art. 35 Disposizione penale
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte
dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme
di attuazione del codice (att. 25 e seguenti) sono puniti con l'ammenda
da L. 20.000 a L. 1.000.000.
CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone
giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi
accordi, e conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).
Art. 37 Fondo comune
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo
comune dell'associazione. Finche questa dura, i singoli associati non possono chiedere la
divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.
Art. 38 Obbligazioni
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far
valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche
personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione
(Cod. Proc. Civ. 19).
Art. 39 Comitati
I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti,
esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo
quanto e stabilito nelle leggi speciali.
Art. 40 Responsabilità degli organizzatori
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili
personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo
annunziato.
Art. 41 Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti
rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti
soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75).
Art. 42 Diversa destinazione dei fondi
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o,
raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione
dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.
TITOLO III DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA
Art. 43 Domicilio e residenza
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi (Cod. Proc. Civ. 139).
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Art. 44 Trasferimento della residenza e del domicilio
Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato
denunciato nei modi prescritti dalla legge (att. 31).
Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa
altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta
una diversa dichiarazione nell'atto in cui e stato denunciato il trasferimento della residenza.
Art. 45 Domicilio dei coniugi del minore e dell'interdetto
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei
propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori
sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o
comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale
convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore (343).
Art. 46 Sede delle persone giuridiche
Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone
giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e stabilita la loro sede (Cod. Proc. Civ. 141, 145).
Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da
quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa
ultima (33).
Art. 47 Elezione di domicilio
Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto (1350).

Commenti

  1. Art. 2392 (1)

    Responsabilità verso la società
    - [1] Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

    - [2] In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

    - [3] La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.


    --------------------------------------------------------------------------------

    (1) In vigore dal 1/1/2004 - D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n. 8)

    Nell'adempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto gli amministratori devono usare la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico: il che non significa che gli amministratori debbano necessariamente essere periti in contabilità, in materia finanziaria, e in ogni settore della gestione e dell'amministrazione dell'impresa sociale, ma significa che le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutti di un rischio calcolato, e non di irresponsabile o negligente improvvisazione. E' stata conservata la responsabilità solidale di amministratori, sindaci e revisori contabili per i danni conseguenti alle violazioni rispettivamente imputabili, salva comunque la possibilità di provare, trattandosi di responsabilità per colpa e per fatto proprio, di essere immuni di colpa.

    In vigore fino al 31/12/2003:

    - [1] Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario [1710], e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori.

    - [2] In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

    - [3] La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale

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  2. Dispositivo dell'art. 18 c.c.
    Gli amministratorisono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato . È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso.

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