Atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni
CAPO II Delle associazioni e delle fondazioni Art. 14 Atto costitutivo Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350, 2643). La fondazione può essere disposta anche con testamento (600). Art. 15 Revoca dell'atto costitutivo della fondazione L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi. Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazion